L’art. 1 del DPR 441 del 10/11/1997 stabilisce che, salvo prova contraria, si presumono ceduti i beni acquistati che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge la propria attività. La conseguenza è che l’AF può accertare vendite senza emissione di fattura e quindi procedere con la rettifica del reddito dichiarato e con la liquidazione dell’iva non versata.
Il successivo art. 2 del citato DPR 441 sancisce che la presunzione non opera qualora venga seguito un particolare iter amministrativo, che può essere sintetizzato come segue:
1. Invio di una comunicazione scritta (5 gg prima della data della distruzione) all’Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza;
2. Redazione da parte dell’ADE o dalla Guardia di Finanza oppure da un notaio di un verbale dal quale si evinca natura, quantità, valore dei beni distrutti. Nel caso in cui i beni abbiano un valore inferiore a € 10.000 è sufficiente omettere il verbale e sostituirlo con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
N.B.: L’iter di cui sopra non è necessario se la distruzione avviene attraverso la consegna a terzi autorizzati allo smaltimento dei rifiuti, tramite compilazione del questionario di identificazione di cui all’art.15 del dlgs 5/2/1997 n.22, oggi sostituito dall’art.193 del Dlgs 3/4/2006 n. 152.
Onde superare la presunzione è necessario che la documentazione relativa allo smaltimento (che riepiloga la quantità di rifiuti inviata alla discarica) sia corredata da copia dei singoli prospetti analitici da cui deve emergere la quantità di merce scartata. Al riguardo confronta la Risoluzione n.131/E del 4/4/2008 e la Circolare Ministero Finanze n.193 del 23/7/1998.
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