Sul S.O. n. 40 alla G.U. 30.12.2023 n. 303 è stata pubblicata la L. 30.12.2023 n. 213 (legge di bilancio 2024), in vigore dall’1.1.2024.

PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA FISCALE E AGEVOLATIVA
Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella
legge di bilancio 2024.

  • Regolarizzazione del magazzino:

A determinate condizioni, viene consentito di regolarizzare le rimanenze di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva. È prevista la facoltà:
– sia di eliminare esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi;
– sia di iscrivere esistenze iniziali in precedenza omesse.
Ambito temporale
La facoltà di regolarizzazione riguarda il periodo d’imposta in corso al 30.9.2023 (e, quindi, il 2023 per i soggetti “solari”).
Soggetti interessati
Possono avvalersi della facoltà gli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali e, quindi, in buona sostanza, gli OIC adopter. Sono in ogni caso escluse le imprese in contabilità semplificata.
Ambito oggettivo
L’adeguamento può riguardare le rimanenze:
– dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa;
– delle materie prime e sussidiarie, dei semilavorati e degli altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
Sono, invece, escluse le rimanenze relative:
– alle commesse infrannuali (cioè, di durata inferiore ai 12 mesi), ancora in corso di esecuzione al termine dell’esercizio, valutate in base alle spese sostenute;
– alle opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale.
Modalità di adeguamento
L’adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino può avvenire tramite:
– l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi;
– l’iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse, ottenendo il riconoscimento di costi che, altrimenti, non avrebbero rilevanza fiscale.
Imposte dovute nel caso di eliminazione di esistenze iniziali
Nel caso dell’eliminazione di esistenze iniziali di quantità o di valori superiori a quelli effettivi, occorre provvedere al versamento:
– dell’IVA, determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per un coefficiente di maggiorazione specifico per ogni attività, che sarà determinato da un successivo decreto;
– di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP.
Quanto al primo punto, l’aliquota media IVA è ottenuta – tenendo conto dell’esistenza di operazioni non soggette a imposta ovvero soggette a regimi speciali – dal rapporto tra:
– l’IVA, relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alla cessione di beni ammortizzabili;
– il volume d’affari.
In relazione all’imposta sostitutiva, la relativa aliquota è stabilita al 18%, da applicare sulla differenza tra:

– il valore eliminato moltiplicato per il suddetto coefficiente di maggiorazione (in
pratica, l’ammontare dell’imponibile ai fini dell’IVA come sopra determinato);
– il valore del bene eliminato.
Imposte dovute nel caso di iscrizione di esistenze iniziali
In questo caso, il contribuente deve provvedere al pagamento della sola imposta sostitutiva del 18%, da calcolare sull’intero valore iscritto.
Modalità di adesione
L’adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 30.9.2023 (cioè, nei modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024 per i soggetti “solari”).
Termini di versamento
Le imposte dovute vanno versate in due rate di pari importo:
– la prima, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 30.9.2023;
– la seconda, entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta 2024.
In caso di mancato pagamento delle imposte dovute per l’adeguamento nei termini previsti, conseguirà l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle:
– somme non pagate e dei relativi interessi;
– sanzioni conseguenti all’adeguamento effettuato.
Resta possibile avvalersi del ravvedimento operoso, secondo le disposizioni generali.
Indeducibilità dalle imposte sui redditi e dall’IRAP
L’imposta sostitutiva è indeducibile dalle imposte sui redditi e relative addizionali e dall’IRAP.
Effetti dell’adeguamento
La regolarizzazione:
– non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere;
– non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino all’1.1.2024.
I valori risultanti dall’adeguamento:
– sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d’imposta incorso al 30.9.2023;
– nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai finidell’accertamento in riferimento a periodi di imposta precedenti.

  • Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni (quotate e non quotate)

Viene nuovamente prorogato il regime per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate di cui all’art. 5 della L. 448/2001, confermando la sua applicazione anche alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione. Inoltre, viene prorogata anche la rivalutazione dei terreni (agricoli ed edificabili) di cui all’art. 7 della L. 448/2001.

Anche per il 2024, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data dell’1.1.2024, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. a) – c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

Modalità di rivalutazione
Per rideterminare il valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni, occorrerà che, entro il 30.6.2024, un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno. Invece, per la rideterminazione del costo dei titoli, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione posseduti all’1.1.2024, il nuovo co. 1-bis dell’art. 5 della L. 448/2001 prevede la possibilità di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023 ai sensi dell’art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR.

Aliquota unica del 16% per l’imposta sostitutiva
La rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni per l’anno 2024 prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica del 16%. Versamento dell’imposta sostitutiva
L’imposta sostitutiva del 16% deve essere versata:

– per l’intero ammontare, entro il 30.6.2024;

– oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, in tre rate annuali di pari importo scadenti, rispettivamente, il 30.6.2024, il 30.6.2025 e il 30.6.2026; le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 30.6.2024. La rideterminazione si perfeziona con il versamento, entro il 30.6.2024, del totale dell’imposta sostitutiva dovuta o della prima rata.

  • Cessioni di fabbricati con interventi superbonus – Plusvalenza

A decorrere dall’1.1.2024, rientrano tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate dalla ces- sione di immobili sui quali sono stati realizzati interventi con il superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, che si sono conclusi da non più di 10 anni all’atto della cessione. In pratica, nei successivi 10 anni dalla fine dei lavori agevolati con il superbonus, la vendita di immobili, diversi da quelli di cui si dirà, è rilevante ai fini delle imposte sui redditi.
Immobili esclusi
Sono esplicitamente esclusi gli immobili:
– acquisiti per successione;
– che sono stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a 5 anni, per la maggior parte di tale periodo.

Applicazione dell’imposta sostitutiva
Alle suddette plusvalenze risulta possibile applicare l’imposta sostitutiva dell’IRPEF del 26%, di cui all’art. 1 co. 496 della L. 266/2005.

  • Locazioni brevi – Aumento dell’aliquota al 26% – Modifica normativa per gli intermediari non residenti

Modificando l’art. 4 del DL 50/2017, che disciplina i contratti di locazione breve, è stata elevata l’aliquota della cedolare secca applicabile, su opzione, a tali contratti, con la possibilità di conservare l’aliquota ordinaria (21%) per un solo immobile destinato alla locazione breve.

Ambito oggettivo – Locazioni brevi
Si definiscono “locazioni brevi” i “contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare”.

Sono assimilati alle locazioni brevi:

– i contratti di sublocazione se stipulati alle condizioni che configurano una locazione breve (durata massima 30 giorni, eventuali servizi accessori, ecc.);
– i contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell’immobile da parte di terzi (c.d. “locazione del comodatario”), se stipulati alle condizioni che configurano una locazione breve (durata massima 30 giorni, eventuali servizi  accessori, ecc.).

Natura imprenditoriale – Esclusione
La disciplina delle locazioni brevi è riservata ai contratti stipulati al di fuori dell’esercizio di impresa. Per espressa previsione normativa, la fornitura dei servizi di cambio biancheria e di pulizia dei locali non sono idonei, di per sé, a determinare la natura imprenditoriale delle locazioni brevi. Invece, a norma dell’art. 1 co. 595 della L. 178/2020, si presume la natura imprenditoriale in caso di destinazione alla locazione breve di più di 4 “appartamenti” per ciascun periodo d’imposta.
La natura imprenditoriale del locatore esclude in radice la riconducibilità del contratto di locazione alla “locazione breve” definita dall’art. 4 del DL 50/2017, nonché l’applicabilità della cedolare secca (art. 3 del DLgs. 23/2011).

Cedolare secca – Aliquota al 26%
La legge di bilancio 2024 prevede che, dall’1.1.2024, la cedolare secca trovi applicazione con l’aliquota del 26% in caso di opzione sulle locazioni brevi. Viene, però, precisato che l’aliquota resta pari al 21% “per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi”.
Pertanto, dall’1.1.2024, la cedolare secca sulle locazioni brevi:
– si applica con l’aliquota ordinaria del 21% sui redditi derivanti da un immobile individuato dal contribuente;
– si applica con l’aliquota del 26% sui redditi derivanti dalla locazione breve di altri immobili diversi da quello sopra indicato;
– non può applicarsi se il proprietario destina alla locazione breve più di 4 immobilinel periodo d’imposta, perché, in tal caso, si ricade nell’esercizio di impresa, che è incompatibile tanto con la cedolare secca, quanto con la definizione di locazione
breve.
In ogni caso, posto che l’aliquota ordinaria, per le locazioni brevi, è stata fissata al 26% dall’1.1.2024 e la nuova norma specifica che la “riduzione” al 21% si applica su indicazione del contribuente in dichiarazione dei redditi, sembra che, in assenza di richiesta espressa, anche in presenza di destinazione alla locazione breve di un solo immobile, questo sconterebbe la cedolare secca al 26%.

Ritenuta del 21% a titolo di acconto
La normativa sulle locazioni brevi impone agli intermediari (definiti dalla norma come i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare), ove incassino canoni o corrispettivi di contratti di locazione breve o assimilati, oppure intervengano nel pagamento dei medesimi canoni o corrispettivi, di:
– operare, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21% sull’ammontare dei canoni e corrispettivi all’atto del pagamento al beneficiario;
– versarla all’Erario ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;
– effettuare la relativa certificazione ai sensi dell’art. 4 del DPR 322/98.
La legge di bilancio 2024 non modifica l’ammontare della ritenuta (che resta, quindi, pari al 21% per tutte le locazioni brevi e non viene allineata alla nuova aliquota della cedolare secca del 26%), ma dispone che la ritenuta si ritiene sempre operata a titolo di acconto (mentre, secondo la disciplina vigente fino al 31.12.2023, la ritenuta si riteneva operata a titolo d’imposta in caso di opzione per la cedolare secca e di acconto in caso di applicazione dell’IRPEF). Dall’1.1.2024, la ritenuta operata dagli intermediari sulle locazioni brevi si considera sempre operata a titolo di acconto.

  • Variazione catastale degli immobili oggetto di interventi superbonus

Con riguardo alle unità immobiliari oggetto di interventi che danno diritto al superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, è consentito all’Agenzia delle Entrate di verificare se sia stata presentata la dichiarazione Docfa, anche al fine di eventuali variazioni
della rendita catastale.
Sono quindi previsti controlli sulle dichiarazioni Docfa che dovranno essere conformi ai lavori effettivamente realizzati sugli immobili.

  • Interventi “edilizi” – Aumento della ritenuta sui bonifici “parlanti”

A decorrere dall’1.3.2024 la ritenuta di acconto che viene applicata sui bonifici salirà dall’8% all’11%.
Pagamenti sui quali si applica la ritenuta La ritenuta d’acconto in questione si applica sui pagamenti effettuati con bonifico in
“relazione ad oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta”.

La disposizione riguarderà, quindi, il superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, l’ecobonus, di cui all’art. 14 del DL 63/2013, il sismabonus, di cui all’art. 16 del DL 63/2013, il bonus casa 50%, di cui all’art. 16-bis del TUIR, ma anche il c.d. “bonus barriere 75%”, di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020.Si ricorda, al riguardo, che l’obbligo di effettuare la ritenuta è conseguenza del bonifico
bancario o postale, mentre, nel caso in cui il pagamento avvenga in altri modi, la ritenuta non si applica.

  • Ritenuta sulle provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione

Dall’1.4.2024, saranno soggette a ritenuta d’acconto anche le provvigioni percepite:
– dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione;
– dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controlla- te che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.

  • Fringe benefit 2024 – Incremento della soglia di esenzione

La soglia di non imponibilità dei fringe benefit per il 2024 è elevata da 258,23 euro a:
– 1.000 euro, per tutti i dipendenti;
– 2.000 euro, per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico

Rientrano nel suddetto limite, per tutti i dipendenti (con o senza figli), anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento:
– delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;
– delle spese per l’affitto della prima casa ovvero degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

  • Obbligo di assicurazione per rischi catastrofali per imprese residenti e stabili organizzazioni di imprese non residenti

Viene introdotto l’obbligo di stipulare un’assicurazione per la protezione da rischi catastrofali, entro il 31.12.2024, per le imprese, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ex art. 2188 c.c.:
– con sede legale in Italia;
– aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia.
L’obbligo non riguarda le imprese agricole (art. 2135 c.c.), per le quali opera il Fondo di cui all’art. 1 co. 515 ss. L. 234/2021.
La polizza copre i danni:
– relativi ai beni individuati all’art. 2424 co. 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3 (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali);
– direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni).
Se l’obbligo non è adempiuto, se ne deve tenere conto “nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche”, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
Condizioni del contratto
Le compagnie assicurative devono applicare:
– un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno;
– premi proporzionali al rischio.
Le imprese di assicurazione possono offrire la copertura sia assumendo direttamente l’intero rischio, sia in coassicurazione, sia in forma consortile.
Qualora le imprese di assicurazione rifiutino o eludano l’obbligo a contrarre, anche in caso di rinnovo, opera una sanzione da 100.000 a 500.000 euro.
Decreto attuativo
Un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) potrà stabilire ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione in oggetto e aggiornare la percentuale massima di scoperto o franchigia a carico del contraente.

  • Ruoli scaduti per importi superiori a 100.000 euro – Divieto di compensazione nel modello F24

Si prevede un divieto di compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, in presenza di ruoli scaduti relativi ad imposte erariali o accertamenti esecutivi, per importi complessivamente superiori a 100.000 euro.
Il divieto opera se non ci sono provvedimenti di sospensione e perdura sino alla completa rimozione della violazione.
Di conseguenza, il divieto sembra permanere se il contribuente ha in essere un piano di dilazione delle somme iscritte a ruolo.
Esemplificando, se sono presenti carichi di ruolo pari a 150.000 euro e il contribuente dispone di 170.000 euro di crediti compensabili, sembra difficile sostenere che si possano compensare 20.000 euro (ovvero la parte che eccede il carico di ruolo).
In assenza di provvedimenti di sospensione, l’unica maniera per compensare è estinguere i ruoli, provvedendo al pagamento degli stessi.
Decorrenza
Le novità si applicano a decorrere dall’1.7.2024. Si potrebbe sostenere che il divieto, di conseguenza, operi per le compensazioni effettuate dall’1.7.2024.
Ambito applicativo
Il divieto di compensazione nel modello F24 si applica in relazione a tutti i contribuenti (persone fisiche, società ed enti).
Sanzione
Nella misura in cui il credito sia esistente, la compensazione viene ad essere sanzionata nella misura del 30%.
Non è chiaro se alla sanzione possa o meno accompagnarsi anche il recupero del credito indebitamente compensato.

Controlli preventivi
L’Agenzia delle Entrate può sospendere, per 30 giorni, l’esecuzione del modello F24 per verificare se sussistono profili di rischio in relazione alle compensazioni.
Ove, all’esito del controllo, il credito risulti correttamente utilizzato, il pagamento si dà per eseguito, fatto che comunque si verifica con lo spirare dei 30 giorni dalla delega in assenza di blocco.

  • Presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni – Estensione obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate

Viene esteso l’obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (“F24 on line”, “F24 web” o “F24 intermediari”) per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni.
Compensazione dei crediti INPS e INAIL

L’obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni si applica anche ai crediti maturati a titolo di contributi INPS e di premi INAIL.
Estensione generalizzata ai modelli F24 contenenti compensazioni

Viene stabilito, in via generalizzata, che i versamenti sono effettuati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni.
Decorrenza
Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall’1.7.2024.
In relazione ai crediti INPS e INAIL viene però previsto che la decorrenza dell’efficacia, anche progressiva, delle nuove disposizioni e le relative modalità di attuazione, saranno definite con provvedimenti adottati d’intesa dall’Agenzia delle Entrate, dall’INPS e
dall’INAIL.

  • Pignoramento presso terzi – Efficientamento

Si rende più efficiente la procedura di pignoramento presso terzi, pur senza introdurre una sorta di pignoramento automatico dei conti correnti del contribuente, quale effetto automatico del ruolo.
L’Agente della riscossione, prima del pignoramento, potrà utilizzare modalità telematiche di cooperazione applicativa, per acquisire ogni informazione necessaria da chiunque detenuta.
La norma sarà attuata da un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

  • Contrasto all’apertura di partite IVA “fittizie”

Sono ulteriormente rafforzati i controlli conseguenti all’attribuzione del numero di partita IVA, a esito dei quali l’Agenzia delle Entrate può invitare il contribuente a comparire di persona, includendo anche il caso in cui il provvedimento di cessazione della
partita IVA sia stato notificato dall’ufficio al soggetto passivo che ha fatto apposita richiesta di chiusura nei 12 mesi precedenti.
Nel caso di mancata comparizione di persona del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti esibiti, l’ufficio emana un provvedimento di cessazione della partita IVA e irroga una sanzione pari a 3.000 euro.
Inoltre, viene preclusa la compensazione “orizzontale” dei crediti fiscali e contributivi mediante il modello F24, a partire dalla data di notifica del provvedimento di cessazione della partita IVA.
Per la riapertura della partita IVA è necessario il previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria che abbia la durata di tre anni dalla data del rilascio e sia di importo non inferiore a 50.000 euro (salvo siano state commesse violazioni fiscali di
ammontare più elevato).

  • Sgravio IVA tax free shopping

Con l’obiettivo di sostenere la ripresa della filiera del turismo nazionale nonché potenziarne il rilancio a livello internazionale, viene ridotta da 154,94 euro a 70 euro (IVA inclusa) la soglia minima per accedere al regime di sgravio dell’IVA per le cessioni di beni nei confronti di viaggiatori extra-UE (c.d. “tax free shopping”).
Il nuovo limite di importo dovrebbe trovare applicazione alle cessioni di beni per le quali il momento di effettuazione si verifica a decorrere dall’1.1.2024.

  • Fondo per le borse di studio per l’Erasmus italiano

È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’Università e della Ricerca, il Fondo per l’Erasmus italiano, finalizzato all’erogazione di borse di studio in favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea o di laurea magistrale, che partecipano a programmi
di mobilità sulla base di convenzioni stipulate ai sensi dall’art. 5 co. 5-bis del DM 22.10.2004 n. 270.
Si demanda ad un decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca la definizione dell’ammontare degli importi erogabili, delle modalità per la richiesta del beneficio e per l’erogazione delle borse di studio e del valore dell’ISEE per l’accesso.
Esenzione fiscale delle borse di studio

Le borse di studio erogate agli studenti sono esenti da imposizione fiscale.

 

L’articolo 4 del D.L. 145 del 18 ottobre 2023 ha previsto la possibilità di versare il secondo acconto Irpef 2023, con scadenza originaria 30 novembre 2023, in un unica soluzione entro il 16 gennaio 2024 o in massimo 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16 gennaio.
Attenzione, tale agevolazione:
1. riguarda solo i titolari di partita iva con ricavi o compensi dichiarati nel 2022 pari o inferiori ad € 170.000;
2. riguarda solo l’acconto Irpef. I contributi previdenziali, assitenziali e Inail sono esclusi dall’agevolazione;
3. gli interessi da corrispondere, in caso di pagamento rateale, ammontano al 4% (tasso di interesse annuo).

Per valutare correttamente il beneficio dell’agevolazione, tenere ben presente che il secondo acconto delle imposte può essere ricalcolato in misura previsionale per evitare di versare un importo eccedente il dovuto. Tale ricalcolo se di difficile realizzazione eseguirlo entro il 30 novembre dell’anno in corso, può essere eseguito entro il 16 gennaio dell’anno successivo seppure con tempi ridottissimi.

Riflessione: l’agevolazione, stando all’interpretazione letterale della norma, può interessare solo i titolari di partita iva quindi non rientrano nell’agevolazione nè i soci degli studi associati nè i soci delle società di persone. Anche i professionisti che adottano il regime fiscale ordinario (no forfettari), producendo compensi soggetti a ritenuta d’acconto, avranno un beneficio nullo o, comunque, ridotto.

La Legge di bilancio 2023 modifica il limite di ricavi o compensi rilevante per l’applicazione del regime forfettario.
Dal 2023 è allargata la platea dei soggetti che possono accedere al regime forfettario, il requisito di accesso è costituito dal limite dei ricavi o compensi che passa, per tutti i contribuenti senza alcuna distinzione per codice attività, da 65.000 euro a 85.000 euro, fermi restando tutti gli altri requisiti da osservare per l’adozione del regime.
Va ricordato che, di regola, il limite di ricavi o compensi:
– deve essere ragguagliato all’anno solare;
– va verificato per l’anno precedente.
Con particolare riguardo il nuovo limite di ricavi/compensi di 85.000 euro va verificato, come si evince dall’espressa previsione normativa, con riferimento al limite dei ricavi conseguiti e dei compensi percepiti nell’anno precedente all’applicazione del regime forfetario. Ne consegue che se un contribuente supera la soglia di 65.000 euro di compensi al 31 dicembre 2022, ma consegue nel 2022 compensi inferiori a 85.000 euro, può continuare ad applicare il forfettario nel 2023. Vi è poi un’ulteriore novità che, però, riguarda l’uscita dal regime. In base alla nuova regola, infatti, si fuoriesce dal forfettario: dall’anno successivo al superamento della soglia di ricavi o compensi, laddove questi non superino l’importo di 100.000 euro; dall’anno stesso in cui si verifica il superamento della soglia, se i ricavi o compensi incassati eccedono i 100.000 euro.

Cose da tener ben presenti nel 2023

1. LIMITE PER I PAGAMENTI IN CONANTE – Dal 1° gennaio 2023 il limite per i pagamenti in contante e, più in generale, per i trasferimenti a qualsiasi titolo tra soggetti diversi di denaro contante, non sarà più di € 1.999,99 ma diventerà di € 4.999,99;

2. AUMENTO TASSO D’INTERESSE LEGALE – Il decreto del MEF del 13 dicembre 2022 pubblicato in gazzetta ufficiale n.292 del 15 dicembre 2022, stabilisce che dal 1° gennaio 2023 la misura del saggio degli interessi legali aumenta dal 1,25% al 5%. Della nuova misura bisognerà tener conto, tra l’altro, per il calcolo degli importi dovuti a titolo di interessi moratori in caso di ravvedimento operoso per imposte versate in ritardo e per i rateizzi;

3. INVESTIMENTI – la legge di bilancio 2023 proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il credito di imposta per investimenti (acquisto di beni strumentali nuovi, quali macchinari, impianti e attrezzature varie) destinati a strutture produttive nelle regioni del Mezzogiorno. La medesima legge proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il credito di imposta per investimenti nelle ZES (Zone economiche speciali).

AVVISI BONARI NON SCADUTI AL 1.1.2023 ED AVVISI ANCORA DA NOTIFICARE

Viene introdotta una definizione agevolata degli avvisi bonari emessi in relazione alla liquidazione delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31.12.2019, al 31.12.2020 e al 31.12.2021, a condizione che il termine di 30 giorni per il pagamento non sia ancora scaduto all’1.1.2023 e di quelli che verranno inviati al contribuente in data successiva all’1.1.2023.
Il contribuente che voglia beneficiare della definizione deve accettare tutti i rilievi, pagando nel rispetto del termine di 30 giorni la prima rata in caso di dilazione o l’intero importo richiesto per le imposte e i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive, oltre alle sanzioni in misura ridotta al 3% in luogo del 10%.
Il pagamento può essere dilazionato in 20 rate trimestrali.

AVVISI BONARI PER I QUALI AL 1.1.2023 ERANO IN ESSERE PIANI DI RATEIZZO

La definizione può riguardare anche avvisi bonari interessati da una dilazione in essere all’1.1.2023, per qualunque periodo d’imposta.
Anche in questo caso le sanzioni sono al 3% in luogo del 10%.
Condizione necessaria per beneficiare del rateizzo è la regolarità dei pagamenti delle rate avvenuti fino al 31.12.22. Se, per effetto del mancato versamento di qualche rata non sanata, si fosse decaduti dal beneficio del rateizzo, non si potrà beneficiare neanche dell’agevolazione prevista dalla nuova finanziaria.

RICALCOLO RATE PIANI DI RATEIZZO IN CORSO E CALCOLO RATE AVVISI ANCORA DA NOTIFICARE

In data 13.1.2023 l’Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare 1/E dove chiarisce le modalità operative per:
1. ricalcolare le rate 2023 dei piani di rateizzo in essere al 31.12.2022;
2. calcolare le somme dovute degli avvisi bonari che dovranno essere ancora emessi e notificati che “sembra di capire” non riporteranno le sanzioni al 3% ma al 10% (sanzione ante modifica normativa).
NB: da parte dell’Agenzia delle Entrate non avverrà alcun riclacolo automatico ma l’Agenzia ha predisposto un software di calcolo per la rideterminazione degli importi dovuti. In contribuente, autonomamente, dovrà procedere al riclacolo in funzione delle istruzioni fornite nella Circolare 1/E. Considerato che le rate dei rateizzi degli avvisi bonari prevedono sempre le scadenze a fine mese ed hanno cadenza trimestrale (ad eccezione della prima), le rate prossime saranno 31.1.2023 – 28.2.2023 – 31.3.2023. Si consiglia di attivarsi quanto prima per effettaure il ricalcolo delle somme dovute ed aggiornare il prospetto di rateizzo.

AVVISI BONARI FUTURI

Sono due le modifiche:
1. Il tasso di interesse legale è aumentato al 5% dal 1.1.2023 per cui si evidenzia il probabile notevole aggravio economico dei rateizzi degli avvisi bonari dal 2023 rispetto a quelli richiesti in passato che scontavano il tasso di interesse del 3,5%.
2. Il massimo delle rate possibili saranno sempre 20 trimestrali, anche per i rateizzi di importo inferirore ad € 5.000 per i quali prima erano previste massimo 8 rate trimestrali.
3. Da quanto si apprende dalla Circolare 1/E 2023, le sanzioni esposte negli avvisi bonari elaborati fino al 31.12.2022 saranno sempre al 10% e si dovrà ricalcolare gli importi dovuti considerando le sanzioni al 3%.

ROTTAMAZIONE

CHI PUO’ ACCEDERE ALLA ROTTAMAZIONE
La rottamazione è fruibile:
– dai debitori che non hanno presentato domanda per le precedenti rottamazioni;
– dai debitori che hanno aderito alle pregresse rottamazioni di cui all’art. 6 del DL
193/2016 o all’art. 3 del DL 119/2018 e sono decaduti per non aver pagato le rate;
– dai debitori che hanno fruito del c.d. saldo e stralcio degli omessi versamenti ex
L. 145/2018 e sono decaduti per non aver pagato le rate.

COSA PREVEDE?
La rottamazione dei ruoli riguarda i carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati agli Agenti della Riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022.

NOZIONE DI CARICHI AFFIDATI
Rientrano nella rottamazione tutti i carichi affidati agli Agenti della Riscossione nel lasso temporale compreso tra l’1.1.2000 e il 30.6.2022; siccome la norma fa riferimento all’affidamento del carico, non bisogna considerare la data di notifica della cartella di pagamento ma la data, antecedente, di consegna del ruolo, che non necessariamente coincide con il giorno in cui questo è stato reso esecutivo.
Nel caso degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito, invece, occorre considerare la data, successiva alla notifica, di trasmissione del flusso di carico.
Gli agenti della riscossione forniscono, nell’area riservata del proprio sito o presso gli sportelli, ogni informazione utile.

BENEFICI
Il beneficio della rottamazione consiste nello sgravio:
1. di qualsiasi sanzione di natura tributaria o contributiva;
2. di ogni tipo di interesse compreso nel carico (da ritardata iscrizione a ruolo se si tratta di imposte sui redditi e IVA o il diverso interesse ex DM 21.5.2009);
3. degli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73, interessi applicati dall’Agente della Riscossione se il debitore non onora il debito a seguito di accertamento esecutivo, avviso di addebito o cartella di pagamento;
4. dei compensi di riscossione ex art. 17 del DLgs. 112/99133.

Sono pertanto dovute le somme a titolo di capitale, nonché le spese di notifica della cartella di pagamento e di rimborso spese delle eventuali procedure esecutive.

COME SI ACCEDE ALLA ROTTAMAZIONEE
La rottamazione inizia con una domanda da presentare entro il 30.4.2023; Entro il 30.6.2023, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore l’ammontare complessivo delle somme da pagare.

QUANDO SI PAGA
Il carico potrà essere dilazionato in 18 rate scadenti:
– le prime due, per un importo pari, ciascuna, al 10% delle somme dovute, il 31.7.2023
e il 30.11.2023;
– le altre, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno.
Sugli importi dilazionati sono dovuti, dall’1.8.2023, gli interessi al tasso del 2% annuo.
È possibile pagare in unica soluzione entro il 31.7.2023.
È in ogni caso esclusa la compensazione.

EFFETTI DELLA DOMANDA
Una volta presentata la domanda, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non può avviare azioni esecutive né disporre fermi amministrativi e ipoteche.
Rimangono però i fermi e le ipoteche già adottati alla data di presentazione della domanda; pertanto, se fosse già stata iscritta l’ipoteca esattoriale prima della presentazione
della domanda, questa mantiene i suoi effetti e il titolo di prelazione
.
È anche possibile il rilascio del DURC e non si attiva il blocco dei pagamenti delle Pubbliche amministrazioni, per i pagamenti superiori a 5.000,00 euro.

PERFEZIONAMENTO
La rottamazione si perfeziona con il tempestivo e integrale pagamento, nei termini, della totalità degli importi dovuti o di tutte le rate. Pertanto, in caso di inadempimento viene meno lo stralcio delle sanzioni, degli interessi e degli aggi.

APPROFONDIMENTI

Contenziosi pendenti
La presenza di un contenzioso non osta alla rottamazione, ma è necessario che nella domanda ci si impegni a rinunciare ai giudizi in corso, o a non presentare impugnazione avverso la sentenza.

Rottamazione parziale
Il debitore può decidere quali carichi definire. Quindi, se una cartella di pagamento porta a riscossione ruoli dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate, è possibile sanare i soli ruoli INPS. I singoli accertamenti esecutivi e avvisi di addebito devono essere definiti per intero.

Esclusioni
Alcune fattispecie non sono incluse nella rottamazione:
– risorse proprie tradizionali dell’UE (dazi e diritti doganali);
– IVA riscossa all’importazione;
– somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con
la normativa dell’Unione europea;
– crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;
– multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze
penali di condanna;
– sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada.
Per queste ultime violazioni (e per le altre tipologie di violazioni che non siano tributarie o contributive), la rottamazione è possibile limitatamente agli interessi, quindi le
sanzioni rimangono dovute (vengono meno, però, anche le maggiorazioni previste dall’art. 27 co. 6 della L. 689/81).

Casse di previdenza private
I ruoli delle Casse di previdenza private di cui al DLgs. 509/94 e al DLgs. 103/96 (Cassa dei dottori commercialisti, dei ragionieri o dei consulenti del lavoro, Cassa Forense,
ENASARCO, ENPAV, ecc.) non rientrano automaticamente nella rottamazione, occorrendo apposita delibera entro il 31.1.2023.

STRALCIO

Viene previsto l’annullamento automatico dei ruoli affidati agli Agenti della Riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali
nel periodo compreso tra l’1.1.2000 e il 31.12.2015, di importo residuo fino a 1.000,00 euro.

Per l’annullamento:
– non è richiesta nessuna manifestazione di volontà da parte del beneficiario;
– l’Agente della Riscossione avrà tempo fino al 31.3.2023 per annullare i ruoli, ma gli effetti dell’annullamento si producono dall’1.1.2023.

Esclusioni
Sono esclusi dall’annullamento automatico:
– le somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 16 del regolamento del Consiglio UE 13.7.2015 n. 1589;
– i crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;
– le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
– le risorse proprie tradizionali di cui all’art. 2 par. 1 lett. a) delle decisioni comunitarie 2007/436/CE e 2014/335/UE (tra cui i dazi della tariffa doganale comune);
– l’IVA riscossa all’importazione.

Enti territoriali
Ove il carico sia formato da enti diversi da quelli statali (enti territoriali, Comuni, Casse professionali), l’annullamento automatico opera per interessi da ritardata iscrizione a
ruolo, sanzioni e interessi di mora.

Relativamente alle sanzioni amministrative, incluse le violazioni del DLgs. 285/92 (codice della strada), diverse da quelle tributarie o per violazioni di obblighi di natura
previdenziale per premi e contributi, lo stralcio opera solo per gli interessi compresi quelli dell’art. 27 co. 6 della L. 689/81 e gli interessi di mora.
Gli enti possono stabilire di non applicare quanto esposto con provvedimento da emanare entro il 31.1.2023.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento relativo alle modalità di tenuta dei registri contabili con sistemi elettronici e al versamento dell’imposta di bollo, contenuto nella risposta ad interpello 346/E pubblicata il 17 maggio 2021.

La posizione delle Entrate è stata quella di ricondurre alla modalità di tenuta e formazione di tali scritture dei registri contabili, tenute mediante sistemi meccanografici, per l’assolvimento dell’imposta di bollo, facendo riferimento al decreto ministeriale del 17 giugno2014. L’art. 6 co. 2 e 3 del DM 17.06.2014 stabilisce che l’assolvimento dell’imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari, per coloro che tengono la contabilità mediante sistemi meccanografici, è da effettuarsi entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. L’imposta di bollo, di Euro 16,00 per le società di capitali e Euro 32,00 per le società di persone, è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni esse.

Per registrazione deve intendersi ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio (risoluzione Agenzia Entrate n.161/2007). Per il libro inventari deve intendersi la registrazione relativa ad ogni singola riga di dettaglio che compone il libro, mentre per il libro giornale ogni singola operazione rilevata in partita doppia, a prescindere dalle righe di cui si compone la scrittura contabile.

Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente tramite modello F24, codice tributo 2501 entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Se i registri sono tenuti su supporto cartaceo con sistemi meccanografici e trascritti su supporto cartaceo, l’imposta di bollo è dovuta per Euro 16,00 ogni 100 pagine o frazioni di esse, per le società di capitali che versano in misura forfettaria la tassa di concessione governativa, oppure di 32,00 Euro, per tutti gli altri soggetti.

Ricordiamo, inoltre, che l’assolvimento dell’imposta di bollo da effettuarsi entro il 30.04 è dovuta indipendentemente dal fatto che la conservazione dei registri avvenga con modalità elettronica, con apposizione di marcatura temporale, oppure con metodi tradizionali. Pertanto, in seguito al chiarimento fornito dall’Agenzia si precisa che la modalità di assolvimento dell’imposta di bollo per i registri e libri contabili tenuti in modalità informatica è esclusivamente telematica, con le modalità sopra descritte.

CONCLUSIONI

Per l’anno di imposta 2021 i registri giornale e inventari e dovranno essere stampati come di consueto su cartaceo entro la data del 28 febbraio 2023 (3 mesi dal termine della dichiarazione dei redditi) applicando le marche da bollo. Dall’anno di imposta successivo (2022 in poi) si consiglia di conservare i registri su supporti elettronici e di versare l’imposta di bollo entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio con le modalità sopra illustrate.

Sarà cura dello studio inviarvi il promemoria della scadenza

Il Decreto Semplificazioni Dl 73/2022, convertito in Legge 122/2022, porta delle novità importanti su diversi temi. In particolare, sulla conservazione dei registri contabili l’articolo 1 comma 2 bis del Dl 73/2022, come modificato in sede di conversione, introduce una semplificazione secondo la quale i registri contabili sono regolarmente tenuti e conservati se archiviati elettronicamente a condizione che i contribuenti, in sede di accesso ispezione e verifica, dimostrino che gli stessi siano aggiornati sui sistemi elettronici e vengano stampati a richiesta degli organi procedenti e in loro presenza.

La misura deroga alle regole in materia di conservazione che impongono la trascrizione su supporto cartaceo ovvero la conservazione elettronica del dato entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativamente all’esercizio chiuso.

La norma si riferisce solo ai registri contabili quindi ad esempio libro giornale, libro degli inventari e registri prescritti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, scritture ausiliarie comprese quelle di magazzino e registro dei beni ammortizzabili.

D’ora in poi, quindi, sarà sufficiente tenere aggiornati i libri e le scritture contabili su supporto informatico e stamparli soltanto all’atto di eventuali richieste da parte dell’amministrazione finanziaria in sede di controllo.

L’art. 1 del DPR 441 del 10/11/1997 stabilisce che, salvo prova contraria, si presumono ceduti i beni acquistati che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge la propria attività. La conseguenza è che l’AF può accertare vendite senza emissione di fattura e quindi procedere con la rettifica del reddito dichiarato e con la liquidazione dell’iva non versata.
Il successivo art. 2 del citato DPR 441 sancisce che la presunzione non opera qualora venga seguito un particolare iter amministrativo, che può essere sintetizzato come segue:
1. Invio di una comunicazione scritta (5 gg prima della data della distruzione) all’Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza;
2. Redazione da parte dell’ADE o dalla Guardia di Finanza oppure da un notaio di un verbale dal quale si evinca natura, quantità, valore dei beni distrutti. Nel caso in cui i beni abbiano un valore inferiore a € 10.000 è sufficiente omettere il verbale e sostituirlo con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
N.B.: L’iter di cui sopra non è necessario se la distruzione avviene attraverso la consegna a terzi autorizzati allo smaltimento dei rifiuti, tramite compilazione del questionario di identificazione di cui all’art.15 del dlgs 5/2/1997 n.22, oggi sostituito dall’art.193 del Dlgs 3/4/2006 n. 152.
Onde superare la presunzione è necessario che la documentazione relativa allo smaltimento (che riepiloga la quantità di rifiuti inviata alla discarica) sia corredata da copia dei singoli prospetti analitici da cui deve emergere la quantità di merce scartata. Al riguardo confronta la Risoluzione n.131/E del 4/4/2008 e la Circolare Ministero Finanze n.193 del 23/7/1998.

Gentile Cliente,
a partire dal 1° marzo 2022 verranno abrogati gli assegni per il nucleo familiare e l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori che fin’ora sono stati erogati solo ai lavoratori dipendenti in busta paga. Verranno anche eliminate, inoltre, le detrazioni IRPEF per figli a carico sia ai lavoratori dipendenti che autonomi. Tale nuova normativa interesserà solo i contribuenti con figli fino al compimento del 21° anno d’età (da 0 anni fino alla conclusione del 20° anno d’età). La normativa fin’ora in vigore resterà applicabile solo per figli da 21 anni in poi.

Le abolizioni dei benefici suddetti vengono sostituite dall’assegno unico e universale (DLgs. 230/2021). La nuova misura prevede che gli importi saranno erogati con cadenza mensile (bonifico bancario) su domanda dell’interessato da trasmettere all’INPS, indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (sia lavoratori dipendenti che autonomi) e senza limiti reddituali.
L’importo viene definito sulla base dell’ISEE, come segue: – per ogni figlio minorenne, spettano 175 euro con ISEE fino a 15.000 euro, importo che si riduce fino a stabilizzarsi ad un minimo di 50 euro in presenza di un ISEE pari o superiori a 40.000 euro; – per ogni figlio maggiorenne under 21 spettano 85 euro con ISEE fino a 15.000 euro, che si riducono fino a stabilizzarsi ad un minimo di 25 euro per ISEE pari o superiore a 40.000 euro. In caso di figli disabili non è previsto il limite di 21 anni e, pertanto, l’assegno spetta a prescindere dall’età del figlio. In mancanza di ISEE, l’importo spettante sarà quello minimo previsto per figli minorenni o maggiorenni; sono previste anche maggiorazioni legate alla composizione del nucleo familiare.

Si consiglia:

1) sia ai lavoratori dipendenti che agli autonomi di richiedere ad un CAF il modello ISEE che permetta l’esatta determinazione dell’assegno unico e universale spettante dal 01/03/2022.

2) ai lavoratori dipendenti di segnalare la propria situazione familiare al proprio datore di lavoro, in modo consentire la corretta determinazione degli importi netti mensili ed evitare spiacevoli conguagli fiscali a fine anno.

3) di munirsi di SPID per l’accesso alla domanda INPS per l’erogazione dell’assegno unico o rivolgersi ad un Caf.

Cordiali saluti