Il Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 81 del 30.11.2020 ha anticipato alcune disposizioni che saranno comprese nel Decreto Ristori Quater in fase di pubblicazione.
Una importante novità è rappresentata dalla sospensione dei versamenti di contributi previdenziali, ritenute e Iva di dicembre.
È prevista, infatti, la sospensione dei contributi previdenziali, dei versamenti delle ritenute alla fonte e dell’Iva che scadono nel mese di dicembre per:
– tutte le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019;
– oppure, hanno aperto l’attività dopo il 30 novembre 2019.
La sospensione si applica inoltre a tutte le attività economiche che vengono chiuse a seguito del Dpcm del 3 novembre, per quelle oggetto di misure restrittive con sede nelle zone rosse, per i ristoranti in zone arancioni e rosse, per tour operator, agenzie di viaggio e alberghi nelle zone rosse.
Per maggiori dettagli siamo in attesa della pubblicazione in gazzetta Ufficale del Decreto Ristori Quater!

Il disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2021 proroga le agevolazioni per investimenti in beni materiali e immateriali nuovi (Industria 4.0 e non) effettuati dalle imprese dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022.
Sono previste diverse aliquote del credito d’imposta a seconda l’investimento realizzato:

1. Investimenti in beni materiali nuovi
Alle imprese e agli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi diversi da quelli Industria 4.0 (di cui all’Allegato A della Legge n. 232/2016), nel limite massimo di spesa pari 2 milioni di euro viene riconosciuto un credito pari al:
a) 10% del costo, se l’investimento è effettuato dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021;
b) 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati alla realizzazione dello smart working.
c) 6% del costo se l’investimento è effettuato dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, ma a condizione che il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accetto dal venditore e sia stato corrisposto un acconto pari almeno al 20% del corrispettivo pattuito.

2. Investimenti in beni materiali di cui all’Allegato A della Legge n. 232/2016 (Investimenti Industria 4.0)
Alle imprese che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi di cui all’Allegato A della Legge n. 232/2016 (ossia beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0), viene riconosciuto un credito pari al:

a) 50% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
b) 30% per la quota di investimenti compresa tra 2,5 e 10 milioni di euro;
c) 10% per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili 20 milioni di euro se detti investimenti sono realizzati dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, ma a condizione che il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accetto dal venditore e sia stato corrisposto un acconto pari almeno al 20% del corrispettivo pattuito.

Se detti investimenti sono realizzati dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, ma a condizione che il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accetto dal venditore e sia stato corrisposto un acconto pari almeno al 20% del corrispettivo pattuito, il credito è pari al:

d) 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
e) 20% per la quota di investimenti compresa tra 2,5 e 10 milioni di euro;
f) 10% per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili 20 milioni di euro.

3. Investimenti in beni immateriali di cui all’Allegato B della Legge n. 232/2016 (software)

Alle imprese che effettuano investimenti in beni immateriali strumentali nuovi di cui all’Allegato B della Legge n. 232/2016, viene riconosciuto un credito pari al:
a) 20% del costo, e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro, a condizione che l’investimento sia effettuato dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, ma a condizione che il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accetto dal venditore e sia stato corrisposto un acconto pari almeno al 20% del corrispettivo pattuito.

E’ stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ristori (D.L. 137 del 28/10/2020). Le imprese interessate sono quelle esercenti le attività elencate nell’allegato 1 del Decreto (attività di ristorazione, turistiche, sportive e di organizzazione eventi) che operano nei settori oggetto delle nuove restrizioni. Il Decreto prevede, tra l’altro, contributi a fondo perduto, un credito d’imposta sugli affitti commerciali e la cancellazione della seconda rata Imu relativa agli immobili e alle pertinenze in cui si svolgono le attività interessate dalle restrizioni.

Al fine di far fronte alla crisi economica, conseguente alla pandemia, che interessa le associazioni e società sportive dilettantistiche, è istituito presso il MEF il “Fondo per il sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche”, con una dote di 50 milioni di euro per l’anno 2020. È destinato all’adozione di misure di sostegno e ripresa delle ASD e SSD, che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive.
Viene, inoltre, erogata un’indennità ai lavoratori sportivi, da richiedere entro il 30 novembre 2020. Per il mese di novembre 2020, viene, infatti, erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 124 milioni di euro per l’anno 2020, un’indennità pari a 800 euro, in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, CIP, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli EPS, riconosciuti, le ASD ed SSD, di cui all’art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR, i quali, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

Dopo la pubblicazione della check list a cura del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec), di concerto con la propria fondazione, aumentano le attenzioni e i rischi dei commercialisti nel rilascio del visto di conformità, ai sensi dell’art. 35 del dlgs 241/97, da apporre sulla comunicazione da trasmettere telematicamente alle Entrate.
Per fruire direttamente della detrazione il contribuente deve aver eseguito gli adempimenti richiesti dalla disciplina riferibile all’intervento eseguito e detenere la documentazione probatoria e richiesta (fatture, bonifici, dichiarazioni, autorizzazioni e quant’altro), mentre l’art. 121 richiamato richiede il rilascio del visto di conformità (leggero) se il contribuente sceglie di ottenere lo sconto sul corrispettivo praticato dall’impresa o di cedere il credito d’imposta a soggetti terzi, comprese banche e istituti finanziari (circolare Entrate 24/E/2020 § 8.1). Pertanto, il visto di conformità non deve essere richiesto, e di conseguenza, rilasciato se la detrazione maggiorata del 110% viene utilizzata direttamente in sede dichiarativa, in abbattimento del debito Irpef o per la cessione delle detrazioni inerenti gli altri «bonus casa», diverse da quelle maggiorate.
L’apposizione del visto di conformità sulla specifica comunicazione da inoltrare all’Agenzia delle entrate, riferita alla detrazione maggiorata del 110%, comporta, tra l’altro, un’attenta analisi della copiosa documentazione, compresa la bontà delle polizze assicurative ottenute dai tecnici asseveratori e la conformità della scheda descrittiva inviata all’Enea. Il visto deve essere rilasciato da soggetti incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, come i commercialisti e i consulenti del lavoro, ma anche Caf e periti commerciali (circolare Entrate 24/E/2020 § 8.1) che devono porre attenzione, come indicato nella stessa «check list», alla copiosa documentazione richiesta, a partire dalla polizza Rc del tecnico, non inferiore ai 500 mila euro, emessa da imprese nazionali, comunitarie o appartenenti allo spazio economico europeo (SEE), ai sensi del comma 5, dell’art. 2 del dm 6/8/2020 (decreto asseverazioni) e della lettera b), del comma 14 , dell’art. 119 del dl 34/2020 (Agenzia delle entrate, provvedimento 283847/2020 § 2.1) fino alla presenza dell’asseverazione completa di ricevuta di presentazione e alla scheda descrittiva, con relativa ricevuta di trasmissione all’Enea, redatta in conformità degli allegati C e D del decreto del ministero dello sviluppo economico del 6 agosto scorso (decreto requisiti).

Con circolare n. 27/E del 19 ottobre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il meccanismo di scomputo del primo acconto IRAP 2020 “abbuonato” in osservanza dell’art. 24 del D.L. n. 34/2020. A poter essere scomputato dall’imposta dovuta per il 2020 sarà l’ammontare del primo acconto calcolato con criterio storico solo se l’IRAP 2020 risulti almeno pari a quella dovuta per il 2019. Nella diversa, e più probabile, ipotesi di IRAP 2020 inferiore a quella del 2019, il primo acconto “virtuale” sarà parametrato all’imposta 2020, in una sorta di criterio previsionale a posteriori, con ciò comportando il fatto che da tale acconto virtuale non potrà mai discendere la maturazione di un credito a favore del contribuente.

Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104, c.d. decreto “Agosto”, introduce la possibilità per le imprese di rivalutare i beni materiali ed immateriali, nonché le partecipazioni in società controllate e collegate, senza l’obbligo di versare l’imposta sostitutiva. Questa dovrà essere versata solo per avere il riconoscimento fiscale dei beni oggetto di rivalutazione. È una grande opportunità che le imprese dovrebbero sfruttare, perché l’operazione di rivalutazione permette l’incremento del patrimonio netto che, probabilmente, nell’esercizio 2020, subirà una riduzione per effetto delle perdite d’esercizio causate dal Covid-19. I beni aziedali rivalutabili sono quelli posseduti dalla società alla data del 31 dicembre 2019 e riguardano anche gli i beni immobili.

È attiva la piattaforma web (www.buonomobilita.it/mobilita2020/#/esercente/loginEsercente) per la registrazione degli esercenti ai fini dell’accesso al “Bonus mobilità”, che prevede l’erogazione di un contributo fino al 60% e per un valore massimo di 500 euro, delle spese sostenute, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (ad es. monopattini, hoverboard e segway) e per l’utilizzo di servizi di mobilità condivisa a uso individuale con esclusione delle autovetture.

Dal prossimo 4 novembre i beneficiari potranno registrarsi per richiedere il rimborso per le spese già effettuate e i voucher spendibili presso gli esercizi accreditati.