La legge di bilancio 2021 ha prorogato e rafforzato, per gli anni 2021 e 2022, gli investimenti ad alto valore tecnologico: trattasi, ad esempio, della formazione 4.0, credito d’imposta R&S, credito d’imposta in investimenti in beni immateriali e materiali 4.0 e non. Analizziamo nel dettaglio le novità per professionisti ed imprese
CREDITI D’IMPOSTA INVESTIMENTI INNOVATIVI: LE NOVITÀ DELL’ANNO
Per gli anni 2021 e 2022 tutte le imprese residenti in Italia, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito possono accedere al credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali.
Trattasi degli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati:
- a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, oppure
- entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
La fruizione del beneficio è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Sono escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive[1] e quelle in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza o da altre leggi speciali oppure che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di queste situazioni.
Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, ad eccezione:
- dei veicoli indicati all’articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi[2]
- dei beni per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988[3] stabilisce aliquote inferiori al 6,5 per cento,
- dei fabbricati e delle costruzioni,
- dei beni di cui all’allegato 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI MATERIALI 4.0
Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A – BENI MATERIALI 4.0 – annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, oppure entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto:
- nella misura del 50% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
- nella misura del 30% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro,
- nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, oppure entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto:
- nella misura del 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
- nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro,
- nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI IMMATERIALI 4.0
Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell’allegato B – BENI IMMATERIALI 4.0 – annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, oppure entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto:
- nella misura del 20% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.
INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI MATERIALI ED IMMATERIALI NON 4.0
Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell’allegato A – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NON 4.0 – nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro, nonché investimenti in beni strumentali IMMATERIALI diversi da quelli indicati nell’allegato B (NON 4.0) – nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, oppure entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto:
- nella misura del 10% del costo determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), del TUIR. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
- La misura del credito d’imposta è elevata al 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile[4].
Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell’allegato A – BENI MATERIALI NON 4.0 – nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro, nonché investimenti in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell’allegato B – BENI IMMATERIALI NON 4.0 – nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, oppure entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 6%.
Il credito d’imposta spetta anche per gli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni riguardanti beni diversi da quelli 4.0 materiali ed immateriali, ossia quelli NON rientranti negli allegati A e B alla legge n. 232/2016 (comma 1061).
UTILIZZO DEL CREDITO IN COMPENSAZIONE
Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, da presentare tramite i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.
Fino al 2020 il credito era utilizzabile dall’anno successivo all’entrata in funzione (o interconnessione per i beni 4.0), in 5 quote annuali (per i beni materiali 4.0 e NON) o in 3 quote annuali (per i beni immateriali).
Dal 2021 il credito d’imposta diventa utilizzabile in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni o dall’anno di interconnessione (per i beni 4.0).
Nel caso in cui l’interconnessione dei beni avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta base (ad esempio, del credito d’imposta al 10% previsto per i beni NON 4.0).
Per gli investimenti in beni strumentali NON 4.0 effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 il credito d’imposta del 10% è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale, per i soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro.
Il credito non forma base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP ed è cumulabile sugli stessi costi con il limite massimo del costo sostenuto.
Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio:
- la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili;
- le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati contenenti l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058;
- se il valore dell’investimento supera 300.000 euro occorre una perizia asseverata mentre, per valori inferiori, è il legale rappresentante che rende apposita dichiarazione[5] da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 232/2016, e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
[1] articolo 9, comma 2, Dlgs n. 231/2001
[2] di cui al D.P.R. n. 917/1986
[3] pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, recante la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali
[4] ai sensi dell’articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81
[5] ai sensi del DPR 445/2000
Tabella
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CREDITO D’IMPSTA DAL 16.11.2020 AL 31.12.2021 (o 30.06.2022)INVESTIMENTO | MISURA DEL CREDITO | UTILIZZO | BENI MATERIALI 4.0 (Allegato A) | ¨ 50% investimenti fino a 2,5 Milioni ¨ 30% investimenti > 2,5 Milioni fino a 10 Milioni ¨ 10% investimenti >10 Milioni fino a 20 Milioni | Dall’anno di interconnessione (1/3 l’anno) | BENI IMMATERIALI 4.0 (Allegato B) | 20% fino a 1 Milione | Dall’anno di interconnessione (1/3 l’anno) | BENI MATERIALI NON 4.0 | ¨ 10% investimenti fino a 2 Milioni ¨ 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile | Dall’anno di entrata in funzione (1/3 l’anno) Integralmente dall’anno di entrata in funzione (soggetti con ricavi o compensi 2020 < 5 Milioni) | BENI IMMATERIALI NON 4.0 | ¨ 10% investimenti fino a 1 Milione ¨ 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile | Dall’anno di entrata in funzione (1/3 l’anno) Integralmente dall’anno di entrata in funzione (soggetti con ricavi o compensi 2020 < 5 Milioni) |
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[1] articolo 9, comma 2, Dlgs n. 231/2001
[2] di cui al D.P.R. n. 917/1986
[3] pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, recante la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali
[4] ai sensi dell’articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81
[5] ai sensi del DPR 445/2000
CREDITO D’IMPOSTA R&S, INNOVAZIONE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
La legge di bilancio 2021 ha previsto la proroga fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, del credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative. Le misure in argomento sono state inoltre rafforzate, incrementando le percentuali di credito spettanti.
Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che effettuano investimenti in una delle attività ammissibili, definite nei commi 200, 201 e 202 della Legge 160/2019.
Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare, dal Codice della crisi e dell’insolvenza o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive[1]. Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Tabella
Investimento | Credito spettante 2021-2022 | Credito spettante 2020 | Ricerca e sviluppo | 20% Limite massimo 4 Milioni | 12% Limite massimo 3 Milioni | Innovazione tecnologica | 10% Limite massimo 2 Milioni | 6% Limite massimo 1,5 Milioni | Design ed ideazione estetica | 10% Limite massimo 2 Milioni | 6% Limite massimo 1,5 Milioni | Innovazione tecnologica con obiettivi 4.0 | 15% Limite massimo 2 Milioni | 10% Limite massimo 1,5 Milioni |
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Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica, che dal 2021 dovrà essere anche asseverata, che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto-progetti in corso di realizzazione.
Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto-progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa[2].
Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
[1] ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
[2] di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
CREDITO D’IMPOSTA FORMAZIONE 4.0
La legge di bilancio 2021 ha previsto la proroga senza modifiche del credito di imposta per la formazione del personale dipendente volta all’acquisizione e/o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal piano nazionale impresa 4.0 fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022[1].
Tabella
Impresa | Credito spettante |
Piccola | 50% Limite massimo 300.000 euro |
Media | 40% Limite massimo 250.000 euro |
Grande | 30% Limite massimo 250.000 euro |
La misura del credito d’imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.
A decorrere dal periodo in corso al 31 dicembre 2020, ai fini della disciplina in argomento, sono ammissibili i costi previsti dall’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/ 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
3. Sono ammissibili i seguenti costi: a) le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione; b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità; c) c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione; d) d) le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione. e) Articolo 31, par. 3, Regolamento (UE) n. 651/ 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 |
[1] articolo 1, comma 1064, legge 178/2020