Premessa

L’art. 16 del DL 19.9.2023 n. 124, conv. L. 13.11.2023 n. 162, prevede il riconoscimento, per il 2024, di un credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti nella zona economica speciale (ZES) unica per il Mezzogiorno.

L’Agenzia delle Entrate, con il provv. 11.6.2024 n. 262747, ha approvato il modello per la comunicazione per l’utilizzo del credito d’imposta, con le relative istruzioni per la compilazione, definendo altresì le modalità di trasmissione.

Soggetti beneficiari

Tutte le imprese ad eccezione dei soggetti che operano nei segunti settori:

  • industria siderurgica, carbonifera e della lignite;
  • fibre sintetiche;
  • trasporti (esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti) e relative infrastrutture;
  • produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche;
  • banda larga;
  • creditizio, finanziario e assicurativo.

Ai fini dell’individuazione del settore di appartenenza, occorre fare riferimento al codice ATECO indicato nel modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta in commento, riferibile alla struttura produttiva presso la quale è realizzato l’investimento oggetto dell’agevolazione richie­sta.

Ambito Territoriale

Il credito d’imposta spetta per l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicatenelle regioni: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise e Abruzzo.

Investimento minimo

Non sono comunque agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia inferiore a 200.000,00 euro.

Investimenti Agevolabili

Sono agevolabili gli investimenti:

  • facenti parte di un progetto di investimento iniziale finalizzato:
    • alla creazione di un nuovo stabilimento;
    • all’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;
    • alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente;
    • ad un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti interessati dall’investimento nello stabilimento;
    • ovvero, per le grandi imprese localizzate nelle aree di cui all’art. 107 § 3 lett. c) del TFUE, quelli a favore di una nuova attività economica.
  • relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio agevolato;
  • relativi all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili (Novità 2024) strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva . Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.
  • I beni agevolabili devono essere:
    • strumentali all’attività d’impresa;
    • nuovi;
    • destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio agevolato.

Periodo di riferimento degli investimenti

Il credito d’imposta riguarda gli investimenti effettuati dall’1.1.2024 al 15.11.2024.

Al fine di individuare il momento di effettuazione dell’investimento, in linea generale occorre fare riferimento:

  • per l’acquisto dei beni mobili alla data di consegna o spedizione dei beni o a quella di stipulazione dell’atto per gli immobili;
  • ovvero, se successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.

Certificazione delle spese

Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’art. 8 del DLgs. 27.1.2010 n. 39.

Determinazione dell’agevolazione

Il credito d’imposta è differenziato per Regioni, dimensioni dell’impresa ed entità dell’investimento.

In particolare, il credito d’imposta è determinato:

  • nella misura del 40% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili nelle Regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;
  • nella misura del 30% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili nelle Regioni Basilicata, Molise e Sardegna;
  • nella misura massima, rispettivamente del 50% e del 40%, come indicato nella vigente Carta degli aiuti a finalità regionale, per gli investimenti realizzati nei territori individuati ai fini del sostegno del Fondo per una transizione giusta nelle Regioni Puglia e Sardegna;
  • nella misura del 15% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili nelle zone assistite della Regione Abruzzo indicate dalla vigente Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.Per i progetti di investimento con costi ammissibili non superiori a 50 milioni di euro, i suddetti massimali sono aumentati di:
    • 10 punti percentuali per le medie imprese;
    • 20 punti percentuali per le piccole imprese.

Modalità e termini di presentazione

La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate:

  • dal 12.6.2024 al 12.7.2024;
  • direttamente da parte dei soggetti beneficiari o tramite i soggetti incaricati;

esclusivamente in via telematica, mediante l’apposito software “ZES unica” disponibile gratuitamente sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate

Utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta è utilizzabile:

  • esclusivamente in compensazione ai sensi dell’ 17del DLgs. 241/97;
  • presentando il modello F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che definisce la percentuale di credito d’imposta effettivamente spettante, e, comunque, non prima della data di realizzazione dell’investimento.

 

 

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