L’Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento relativo alle modalità di tenuta dei registri contabili con sistemi elettronici e al versamento dell’imposta di bollo, contenuto nella risposta ad interpello 346/E pubblicata il 17 maggio 2021.
La posizione delle Entrate è stata quella di ricondurre alla modalità di tenuta e formazione di tali scritture dei registri contabili, tenute mediante sistemi meccanografici, per l’assolvimento dell’imposta di bollo, facendo riferimento al decreto ministeriale del 17 giugno2014. L’art. 6 co. 2 e 3 del DM 17.06.2014 stabilisce che l’assolvimento dell’imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari, per coloro che tengono la contabilità mediante sistemi meccanografici, è da effettuarsi entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. L’imposta di bollo, di Euro 16,00 per le società di capitali e Euro 32,00 per le società di persone, è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni esse.
Per registrazione deve intendersi ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio (risoluzione Agenzia Entrate n.161/2007). Per il libro inventari deve intendersi la registrazione relativa ad ogni singola riga di dettaglio che compone il libro, mentre per il libro giornale ogni singola operazione rilevata in partita doppia, a prescindere dalle righe di cui si compone la scrittura contabile.
Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente tramite modello F24, codice tributo 2501 entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Se i registri sono tenuti su supporto cartaceo con sistemi meccanografici e trascritti su supporto cartaceo, l’imposta di bollo è dovuta per Euro 16,00 ogni 100 pagine o frazioni di esse, per le società di capitali che versano in misura forfettaria la tassa di concessione governativa, oppure di 32,00 Euro, per tutti gli altri soggetti.
Ricordiamo, inoltre, che l’assolvimento dell’imposta di bollo da effettuarsi entro il 30.04 è dovuta indipendentemente dal fatto che la conservazione dei registri avvenga con modalità elettronica, con apposizione di marcatura temporale, oppure con metodi tradizionali. Pertanto, in seguito al chiarimento fornito dall’Agenzia si precisa che la modalità di assolvimento dell’imposta di bollo per i registri e libri contabili tenuti in modalità informatica è esclusivamente telematica, con le modalità sopra descritte.
CONCLUSIONI
Per l’anno di imposta 2021 i registri giornale e inventari e dovranno essere stampati come di consueto su cartaceo entro la data del 28 febbraio 2023 (3 mesi dal termine della dichiarazione dei redditi) applicando le marche da bollo. Dall’anno di imposta successivo (2022 in poi) si consiglia di conservare i registri su supporti elettronici e di versare l’imposta di bollo entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio con le modalità sopra illustrate.
Sarà cura dello studio inviarvi il promemoria della scadenza
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