Argomenti
- Ancora prorogati i termini di decadenza per la notifica delle cartelle
- Partita la Lotteria degli scontrini
- Il nuovo calendario per l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche
Approfondimenti
- I chiarimenti delle Entrate in merito alla rivalutazione di terreni e partecipazioni
- Guida semplice alle nuove regole europee in materia di default
ANCORA PROROGATI I TERMINI DI DECADENZA PER LA NOTIFICA DELLE CARTELLE
D.L. 30 gennaio 2021, n. 7, art. 1
Nuova proroga per le cartelle esattoriali. Il D.L. 30 gennaio 2021, n. 7 ha disposto l’ulteriore proroga fino al 28 febbraio 2021 dei termini previsti per la notifica di accertamenti e cartelle, nonchè dei versamenti dovuti, già oggetto di sospensione fino al 31 dicembre 2020 ad opera dei decreti anti-Covid emanati nel 2020.
Dovranno essere notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022 gli atti di accertamento, contestazione, irrogazione di sanzioni, recupero di crediti d’imposta, liquidazione, rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020.
Per questi atti, notificati entro il 28 febbraio 2022, non sono dovuti:
1. gli interessi per ritardato pagamento, di cui all’art. 6 del D.M. 21 maggio 2009;
2. gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di cui all’art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell’atto.
Prorogata al 28 febbraio 2021 anche la sospensione della notifica dei seguenti atti:
• comunicazioni di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
• comunicazioni di cui all’art. 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
• inviti all’adempimento di cui all’art. 21-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122;
• atti di accertamento dell’addizionale erariale della tassa automobilistica, di cui all’art. 23, comma 21, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modifiche dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111;
• atti di accertamento delle tasse automobilistiche di cui al Testo Unico 5 febbraio 1953 n. 39 e all’art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modifiche dalla Legge 28 febbraio 1983, n. 53, limitatamente alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna ai sensi dell’art. 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997 n. 449;
• atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l’utilizzo di telefoni cellulari di cui all’art. 21 della Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641.
È stata inoltre prorogata fino al 28 febbraio 2021 la sospensione dei termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, e dagli avvisi esecutivi, disposta dall’art. 68, comma 1, del decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27). I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2021.
Rinviati al 28 febbraio anche i pignoramenti di stipendi e pensioni.
PARTITA LA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI
Agenzia Entrate-Dogane, Determinazione 29 gennaio 2021, n. 32051/RU; Comunicato Stampa 30 gennaio 2021
È ufficialmente partita la “Lotteria degli scontrini 2021”, che era stata prorogata al 1° febbraio 2021 per consentire l’adeguamento dei registratori di cassa.
L’avvio della Lotteria è stato definito con un provvedimento congiunto Entrate-Dogane (Determinazione 29 gennaio 2021, n. 32051/RU), con cui sono state definite le modalità di partecipazione, il calendario delle estrazioni ed i premi.
La prima estrazione mensile avrà luogo giovedì 11 marzo; a partire da giugno si svolgeranno le estrazioni settimanali, che distribuiranno ogni settimana 15 premi da 25.000 euro per chi compra e 15 premi da 5.000 euro per chi vende; ad inizio 2022 si svolgerà la prima estrazione annuale;
Sono previsti i seguenti premi:
Possono partecipare alla lotteria tutte le persone maggiorenni residenti in Italia che, fuori dall’esercizio di un’attività d’impresa, arte o professione, acquistano, pagando con mezzi elettronici (carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate, carte e app), beni o servizi per almeno 1 euro di spesa presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi. Sono esclusi dalla Lotteria gli acquisti online.
Per partecipare è sufficiente mostrare il proprio codice lotteria – che si può ottenere inserendo il proprio codice fiscale sul Portale della lotteria (www.lotteriadegliscontrini.gov.it) – al momento dell’acquisto.
La partecipazione all’iniziativa da parte dell’esercente è obbligatoria. Infatti il consumatore, qualora l’esercente rifiuti di accettare il codice lotteria necessario alla partecipazione al concorso, può segnalarlo dal 1° marzo 2021 sul portale lotteria.
L’Agenzia Entrate utilizzerà le segnalazioni in concerto con la GdF per le procedure di attività di analisi di rischio di evasione.
Si ricorda che il codice lotteria è univocamente abbinato al codice fiscale e, una volta collegato agli scontrini, produrrà biglietti virtuali della lotteria. L’uso del codice lotteria non consente il tracciamento degli acquisti.
IL NUOVO CALENDARIO PER L’IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE
D.M. 4 dicembre 2020
Si modifica a partire dal 2021 il calendario per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.
A partire dalle fatture emesse da gennaio 2021 il versamento dovrà essere effettuato entro la fine del secondo mese successivo alla fine di ciascun trimestre solare.
Si ricorda che, in presenza di fatture elettroniche correttamente compilate, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione l’importo precalcolato dovuto. Accedendo, infatti, alla sezione Fatture e Corrispettivi, area Consultazione – Fatture elettroniche ed altri dati IVA – Pagamento imposta di bollo, è possibile selezionare il trimestre di riferimento e visualizzare l’importo da pagare. Verificata la correttezza dei dati è possibile generare e stampare il modello F24 oppure inserire l’IBAN per procedere all’addebito automatico in conto corrente.
Calendario dei versamenti
TRIMESTRE SCADENZA
I trimestre 31 maggio
II trimestre 30 settembre
III trimestre 30 novembre
IV trimestre 28 febbraio (anno successivo)
Resta ferma la possibilità di far slittare il termine di versamento del I e II trimestre se non viene raggiunta la soglia di 250 euro.
I codici tributo da utilizzare sono:
TRIMESTRE CODICE TRIBUTO
I trimestre 2521
II trimestre 2522
III trimestre 2523
IV trimestre 2524
Le sanzioni devono essere versate con il codice tributo 2525 e gli interessi con il 2526.
APPROFONDIMENTI
IMPOSTE DIRETTE
I CHIARIMENTI DELLE ENTRATE IN MERITO ALLA RIVALUTAZIONE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI
Agenzia delle Entrate, Circolare 22 gennaio 2021, n. 1/E
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 22 gennaio 2021, n. 1/E, ha fornito chiarimenti in merito alla rivalutazione di terreni (edificabili e con destinazione agricola) e partecipazioni alla luce degli ultimi interventi normativi, che hanno disposto la riapertura dei termini per accedere a tale misura.
Si ricordano i riferimenti normativi:
• art. 1, commi 693 e 694, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020);
• art. 137 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77);
• l’art. 1, commi 1122 e 1123, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021).
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione avevano affermato che “l’indicazione nell’atto di vendita dell’immobile, di un corrispettivo inferiore rispetto al valore del cespite in precedenza rideterminato dal contribuente sulla base di perizia giurata a norma dell’art. 7 della legge n. 448 del 2001 non determina la decadenza del contribuente dal beneficio correlato al pregresso versamento dell’imposta sostitutiva, né la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di accertare la plusvalenza secondo il valore storico del bene”.
Ora, con la circolare in commento l’Amministrazione recepisce il richiamato orientamento espresso dalla Suprema Corte.
IMPRESE, CREDITO
Le nuove regole europee in materia di default
Le Associazioni che partecipano al Tavolo CIRI (Tavolo di Condivisione Interassociativo sulle Iniziative Regolamentari Internazionali) hanno elaborato una guida, disponibile online, sulle nuove regole europee in materia di definizione di default che le banche dovranno applicare entro il termine del 1° gennaio 2021.
Le nuove regole europee in materia di classificazione dei debitori in “default” (ovvero, in stato di inadempienza di un’obbligazione verso la banca) stabiliscono criteri e modalità più stringenti rispetto a quelli finora adottati dagli intermediari finanziari italiani.
Le disposizioni attualmente vigenti prevedono l’automatica classificazione in default delle imprese che presentano arretrati di pagamento rilevanti per oltre 90 giorni consecutivi sulle esposizioni che esse hanno nei confronti della propria banca.
Con le nuove regole si specifica che per arretrato rilevante si intende un ammontare superiore a 500 euro (relativo a uno o più finanziamenti) che rappresenti più dell’1% del totale delle esposizioni dell’impresa verso la banca.
Per le persone fisiche e le piccole e medie imprese con esposizioni nei confronti della stessa banca di ammontare complessivamente inferiore a 1 milione di euro, l’importo dei 500 euro è ridotto a 100 euro.
Diversamente dal passato, l’impresa non potrà più impiegare margini ancora disponibili su sue linee di credito per compensare gli inadempimenti in essere ed evitare la classificazione in default.
In linea generale, la classificazione dell’impresa in stato di default, anche in relazione ad un solo finanziamento, comporta il passaggio in default di tutte le sue esposizioni nei confronti della banca. Inoltre, potrebbe avere ripercussioni negative su altre imprese ad essa economicamente collegate, esposte nei confronti del medesimo intermediario finanziario.
Per le imprese è dunque fondamentale conoscere le nuove regole e rispettare con puntualità le scadenze di pagamento previste contrattualmente, per non risultare in arretrato nel rimborso dei propri debiti verso le banche anche per importi di modesta entità. Ciò al fine di evitare che la banca sia tenuta a classificare l’impresa in default e avviare le azioni a tutela dei propri crediti, secondo quanto richiesto dalle disposizioni di vigilanza europee.
Lo studio resta disposizione per ogni ulteriore necessità di chiarimento
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