Il DL 23/2020 (Decreto Liquidità), pubblicato nella G.U. 8/04/2020 n. 23, avente ad oggetto il sostegno finanziario (liquidità) alle imprese e ai professionisti ha previsto alcune deroghe al codice civile in materia di riduzione del capitale a causa del realizzo di forti perdite Per le perdite realizzate nel 2020 il legislatore ha disposto l’inapplicabilità dei commi 2 e 3, dell’art. 2446 c.c., dell’art. 2447, dei commi 4 , 5 e 6 dell’art. 2482-bis c.c., nonché dell’art. 2482-ter c.c..
La conseguenza è che, in presenza di perdite superiori al terzo del capitale sociale e che lo riducono al di sotto del livello minimo imposto per legge, dopo aver, naturalmente, assorbito tutte le riserve esistenti e presenti nel patrimonio netto, non scatta l’obbligo di coprire la perdita e ricostituire il capitale minimo, trasformare la società in altro tipo che non richiede un capitale minimo o porre la società in liquidazione e, quindi, la perdita sebbene eccedente potrà essere cristallizzata e riportata in avanti.
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