L’articolo 4 del D.L. 145 del 18 ottobre 2023 ha previsto la possibilità di versare il secondo acconto Irpef 2023, con scadenza originaria 30 novembre 2023, in un unica soluzione entro il 16 gennaio 2024 o in massimo 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16 gennaio.
Attenzione, tale agevolazione:
1. riguarda solo i titolari di partita iva con ricavi o compensi dichiarati nel 2022 pari o inferiori ad € 170.000;
2. riguarda solo l’acconto Irpef. I contributi previdenziali, assitenziali e Inail sono esclusi dall’agevolazione;
3. gli interessi da corrispondere, in caso di pagamento rateale, ammontano al 4% (tasso di interesse annuo).
Per valutare correttamente il beneficio dell’agevolazione, tenere ben presente che il secondo acconto delle imposte può essere ricalcolato in misura previsionale per evitare di versare un importo eccedente il dovuto. Tale ricalcolo se di difficile realizzazione eseguirlo entro il 30 novembre dell’anno in corso, può essere eseguito entro il 16 gennaio dell’anno successivo seppure con tempi ridottissimi.
Riflessione: l’agevolazione, stando all’interpretazione letterale della norma, può interessare solo i titolari di partita iva quindi non rientrano nell’agevolazione nè i soci degli studi associati nè i soci delle società di persone. Anche i professionisti che adottano il regime fiscale ordinario (no forfettari), producendo compensi soggetti a ritenuta d’acconto, avranno un beneficio nullo o, comunque, ridotto.
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