ROTTAMAZIONE

CHI PUO’ ACCEDERE ALLA ROTTAMAZIONE
La rottamazione è fruibile:
– dai debitori che non hanno presentato domanda per le precedenti rottamazioni;
– dai debitori che hanno aderito alle pregresse rottamazioni di cui all’art. 6 del DL
193/2016 o all’art. 3 del DL 119/2018 e sono decaduti per non aver pagato le rate;
– dai debitori che hanno fruito del c.d. saldo e stralcio degli omessi versamenti ex
L. 145/2018 e sono decaduti per non aver pagato le rate.

COSA PREVEDE?
La rottamazione dei ruoli riguarda i carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati agli Agenti della Riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022.

NOZIONE DI CARICHI AFFIDATI
Rientrano nella rottamazione tutti i carichi affidati agli Agenti della Riscossione nel lasso temporale compreso tra l’1.1.2000 e il 30.6.2022; siccome la norma fa riferimento all’affidamento del carico, non bisogna considerare la data di notifica della cartella di pagamento ma la data, antecedente, di consegna del ruolo, che non necessariamente coincide con il giorno in cui questo è stato reso esecutivo.
Nel caso degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito, invece, occorre considerare la data, successiva alla notifica, di trasmissione del flusso di carico.
Gli agenti della riscossione forniscono, nell’area riservata del proprio sito o presso gli sportelli, ogni informazione utile.

BENEFICI
Il beneficio della rottamazione consiste nello sgravio:
1. di qualsiasi sanzione di natura tributaria o contributiva;
2. di ogni tipo di interesse compreso nel carico (da ritardata iscrizione a ruolo se si tratta di imposte sui redditi e IVA o il diverso interesse ex DM 21.5.2009);
3. degli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73, interessi applicati dall’Agente della Riscossione se il debitore non onora il debito a seguito di accertamento esecutivo, avviso di addebito o cartella di pagamento;
4. dei compensi di riscossione ex art. 17 del DLgs. 112/99133.

Sono pertanto dovute le somme a titolo di capitale, nonché le spese di notifica della cartella di pagamento e di rimborso spese delle eventuali procedure esecutive.

COME SI ACCEDE ALLA ROTTAMAZIONEE
La rottamazione inizia con una domanda da presentare entro il 30.4.2023; Entro il 30.6.2023, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore l’ammontare complessivo delle somme da pagare.

QUANDO SI PAGA
Il carico potrà essere dilazionato in 18 rate scadenti:
– le prime due, per un importo pari, ciascuna, al 10% delle somme dovute, il 31.7.2023
e il 30.11.2023;
– le altre, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno.
Sugli importi dilazionati sono dovuti, dall’1.8.2023, gli interessi al tasso del 2% annuo.
È possibile pagare in unica soluzione entro il 31.7.2023.
È in ogni caso esclusa la compensazione.

EFFETTI DELLA DOMANDA
Una volta presentata la domanda, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non può avviare azioni esecutive né disporre fermi amministrativi e ipoteche.
Rimangono però i fermi e le ipoteche già adottati alla data di presentazione della domanda; pertanto, se fosse già stata iscritta l’ipoteca esattoriale prima della presentazione
della domanda, questa mantiene i suoi effetti e il titolo di prelazione
.
È anche possibile il rilascio del DURC e non si attiva il blocco dei pagamenti delle Pubbliche amministrazioni, per i pagamenti superiori a 5.000,00 euro.

PERFEZIONAMENTO
La rottamazione si perfeziona con il tempestivo e integrale pagamento, nei termini, della totalità degli importi dovuti o di tutte le rate. Pertanto, in caso di inadempimento viene meno lo stralcio delle sanzioni, degli interessi e degli aggi.

APPROFONDIMENTI

Contenziosi pendenti
La presenza di un contenzioso non osta alla rottamazione, ma è necessario che nella domanda ci si impegni a rinunciare ai giudizi in corso, o a non presentare impugnazione avverso la sentenza.

Rottamazione parziale
Il debitore può decidere quali carichi definire. Quindi, se una cartella di pagamento porta a riscossione ruoli dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate, è possibile sanare i soli ruoli INPS. I singoli accertamenti esecutivi e avvisi di addebito devono essere definiti per intero.

Esclusioni
Alcune fattispecie non sono incluse nella rottamazione:
– risorse proprie tradizionali dell’UE (dazi e diritti doganali);
– IVA riscossa all’importazione;
– somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con
la normativa dell’Unione europea;
– crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;
– multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze
penali di condanna;
– sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada.
Per queste ultime violazioni (e per le altre tipologie di violazioni che non siano tributarie o contributive), la rottamazione è possibile limitatamente agli interessi, quindi le
sanzioni rimangono dovute (vengono meno, però, anche le maggiorazioni previste dall’art. 27 co. 6 della L. 689/81).

Casse di previdenza private
I ruoli delle Casse di previdenza private di cui al DLgs. 509/94 e al DLgs. 103/96 (Cassa dei dottori commercialisti, dei ragionieri o dei consulenti del lavoro, Cassa Forense,
ENASARCO, ENPAV, ecc.) non rientrano automaticamente nella rottamazione, occorrendo apposita delibera entro il 31.1.2023.

STRALCIO

Viene previsto l’annullamento automatico dei ruoli affidati agli Agenti della Riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali
nel periodo compreso tra l’1.1.2000 e il 31.12.2015, di importo residuo fino a 1.000,00 euro.

Per l’annullamento:
– non è richiesta nessuna manifestazione di volontà da parte del beneficiario;
– l’Agente della Riscossione avrà tempo fino al 31.3.2023 per annullare i ruoli, ma gli effetti dell’annullamento si producono dall’1.1.2023.

Esclusioni
Sono esclusi dall’annullamento automatico:
– le somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 16 del regolamento del Consiglio UE 13.7.2015 n. 1589;
– i crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;
– le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
– le risorse proprie tradizionali di cui all’art. 2 par. 1 lett. a) delle decisioni comunitarie 2007/436/CE e 2014/335/UE (tra cui i dazi della tariffa doganale comune);
– l’IVA riscossa all’importazione.

Enti territoriali
Ove il carico sia formato da enti diversi da quelli statali (enti territoriali, Comuni, Casse professionali), l’annullamento automatico opera per interessi da ritardata iscrizione a
ruolo, sanzioni e interessi di mora.

Relativamente alle sanzioni amministrative, incluse le violazioni del DLgs. 285/92 (codice della strada), diverse da quelle tributarie o per violazioni di obblighi di natura
previdenziale per premi e contributi, lo stralcio opera solo per gli interessi compresi quelli dell’art. 27 co. 6 della L. 689/81 e gli interessi di mora.
Gli enti possono stabilire di non applicare quanto esposto con provvedimento da emanare entro il 31.1.2023.

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