Dopo la pubblicazione della check list a cura del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec), di concerto con la propria fondazione, aumentano le attenzioni e i rischi dei commercialisti nel rilascio del visto di conformità, ai sensi dell’art. 35 del dlgs 241/97, da apporre sulla comunicazione da trasmettere telematicamente alle Entrate.
Per fruire direttamente della detrazione il contribuente deve aver eseguito gli adempimenti richiesti dalla disciplina riferibile all’intervento eseguito e detenere la documentazione probatoria e richiesta (fatture, bonifici, dichiarazioni, autorizzazioni e quant’altro), mentre l’art. 121 richiamato richiede il rilascio del visto di conformità (leggero) se il contribuente sceglie di ottenere lo sconto sul corrispettivo praticato dall’impresa o di cedere il credito d’imposta a soggetti terzi, comprese banche e istituti finanziari (circolare Entrate 24/E/2020 § 8.1). Pertanto, il visto di conformità non deve essere richiesto, e di conseguenza, rilasciato se la detrazione maggiorata del 110% viene utilizzata direttamente in sede dichiarativa, in abbattimento del debito Irpef o per la cessione delle detrazioni inerenti gli altri «bonus casa», diverse da quelle maggiorate.
L’apposizione del visto di conformità sulla specifica comunicazione da inoltrare all’Agenzia delle entrate, riferita alla detrazione maggiorata del 110%, comporta, tra l’altro, un’attenta analisi della copiosa documentazione, compresa la bontà delle polizze assicurative ottenute dai tecnici asseveratori e la conformità della scheda descrittiva inviata all’Enea. Il visto deve essere rilasciato da soggetti incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, come i commercialisti e i consulenti del lavoro, ma anche Caf e periti commerciali (circolare Entrate 24/E/2020 § 8.1) che devono porre attenzione, come indicato nella stessa «check list», alla copiosa documentazione richiesta, a partire dalla polizza Rc del tecnico, non inferiore ai 500 mila euro, emessa da imprese nazionali, comunitarie o appartenenti allo spazio economico europeo (SEE), ai sensi del comma 5, dell’art. 2 del dm 6/8/2020 (decreto asseverazioni) e della lettera b), del comma 14 , dell’art. 119 del dl 34/2020 (Agenzia delle entrate, provvedimento 283847/2020 § 2.1) fino alla presenza dell’asseverazione completa di ricevuta di presentazione e alla scheda descrittiva, con relativa ricevuta di trasmissione all’Enea, redatta in conformità degli allegati C e D del decreto del ministero dello sviluppo economico del 6 agosto scorso (decreto requisiti).
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